Statuto dell'Associazione
Statuto
ART. 1 – Costituzione, natura, sede, caratteristiche
1. Per il perseguimento, senza scopo di lucro, del bene comune, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; per elevare i livelli di coesione e protezione sociale, per favorire la partecipazione, l’inclusione ed il pieno sviluppo della persona, è costituita l’associazione di promozione sociale denominata (art. 35 c. 5 CTS): HARMONIA A.P.S. con sede in Milano (MI) alla via Val Camonica n. 16 c.a.p. 20128
2. Possono associarsi tutti i cittadini italiani o stranieri che credano nei valori e nelle finalità ideali espressi nel presente Statuto. In ragione del fatto che l’adesione rappresenta la condivisione di valori, è esclusa la temporaneità della partecipazione all’Associazione.
3. Essa è retta da un Organo di amministrazione collegiale (art. 26 CTS) che prende il nome di “Consiglio Direttivo”. Chi ricopre cariche associative, nel Consiglio e negli altri organi, per elezione o per nomina, oppure riceve incarichi, lo fa in modo del tutto gratuito, come gratuite sono pure le prestazioni fornite dagli aderenti all’Associazione stessa, salvo diversa e preventiva determinazione del Consiglio Direttivo. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l‘articolo 2475-ter del Codice Civile (art. 27 CTS).
4. Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni farà uso della denominazione “HARMONIA APS” indicando gli estremi dell’iscrizione (art. 11 c. 1 CTS). Si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 11 CTS).
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.
6. Le attività sociali sono realizzate con il ricorso prevalente all’attività volontaria degli iscritti. Tranne diversa e preventiva determinazione del Consiglio Direttivo, i soci che, per il conseguimento degli scopi sociali, prestano la loro collaborazione in forma volontaria, anche non occasionale, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute se accompagnate da regolare documentazione di riscontro; è ammesso il rimborso a fronte di autocertificazione purché non superi l’importo di €10 giornalieri e €150 mensili il consiglio direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (art. 17 c. 4 CTS). L’Associazione ha l’onere di tenere un apposito registro in cui iscrivere i volontari non occasionali (art. 17 c. 1 CTS) vidimato ai sensi della nota 7180 del 28/05/2021 del MinLavoro, e di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (art. 18 c. 1 CTS).
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione (art. 17 c. 5 CTS e nota 2088 del 27/02/2020 del MinLavoro). Non si considera in ogni caso volontario l’associato che occasionalmente coadiuva il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle proprie funzioni (art. 17 c. 6 CTS). Eventuali lavoratori retribuiti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (art. 16 c. 1 CTS). L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati (art. 4 c. 1 lett. g della L. 104/2024).
8. L’Associazione può aderire ad una o più associazioni nazionali ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge quando detti soggetti svolgano attività coincidenti anche parzialmente o comunque non incompatibili con gli scopi sociali ivi stabiliti.
9. L’Associazione ha durata indeterminata. Ai fini amministrativi, suddivide le sue attività in periodi, coincidenti con l’anno solare. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
10. L’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà provvedere alla istituzione di una o più sedi operative, destinate allo svolgimento delle attività sociali. Presso ciascuna sede operativa è nominato, a cura del Consiglio Direttivo, un Responsabile, che potrà avere forma monocratica o collegiale. Il numero di sedi operative è illimitato. Tranne diversa delibera del Consiglio Direttivo, il Responsabile di sede non assume poteri di rappresentanza dell’Associazione, a meno che non sia il Presidente. Il Responsabile cura l’ordinaria amministrazione della sede assegnatagli, è tenuto a vigilare sull’osservanza delle regole e dei principi dell’Associazione nonché a dare esecuzione alle indicazioni del Consiglio Direttivo. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma, se non ne è membro, non ha diritto di voto, pur potendo chiedere che ricevano verbalizzazione eventuali pareri ed opinioni da lui espressi. La carica di Responsabile di sede ha durata annuale ed è rinnovata anche tacitamente per la stessa durata, salvo espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo il quale è competente a decretarne, anche senza preavviso, la cessazione.
10-bis. I locali in cui si svolgono le attività istituzionali, purché tali attività non siano di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 numero 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica (art. 71 c. 1 CTS e nota 8576 punto 2 del 07/08/2018 del MinLavoro).
11. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi sociali, tra gli organi sociali e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed ex equo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, da un soggetto indicato dall’Ente affiliante cui l’Associazione avrà inteso aderire, il quale eventualmente nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. Le spese della procedura saranno a carico del ricorrente e da lui anticipate.
ART. 2 – Finalità, attività ed articolazione funzionale
1. L’Associazione è autonoma, aperta a donne e uomini senza discriminazione di orientamento religioso, politico, sessuale, di etnia o di nazionalità. Essa si riconosce quale formazione sociale ove si svolge la personalità dell’uomo, in quanto tale è riconosciuta dalla Repubblica italiana ed i suoi diritti sono garantiti dall’art. 2 della Costituzione. È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/17 come Ente del Terzo Settore, intendendo con ciò un “corpo intermedio” che, facendo ricorso a risorse private, persegue finalità di pubblico interesse.
2. L’Associazione (circ. 20 del 27/12/2018 del MinLavoro) non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni. In particolare, l’Associazione si propone di favorire la socializzazione tra i soci e la collettività mediante l’organizzazione di incontri, serate ed eventi dedicati alla convivialità e allo scambio umano, riservando l’accesso ai soli iscritti quale strumento di selezione finalizzato a garantire un ambiente rispettoso ed inclusivo. Essa promuove e valorizza l’arte e la cultura attraverso l’organizzazione di mostre, esposizioni ed iniziative artistiche; diffonde la cultura della sostenibilità ambientale sostenendo politiche e comportamenti “green”; promuove la conoscenza e la diffusione di prodotti alimentari di qualità e ricercati, quale espressione di cultura e tradizione enogastronomica; realizza attività di formazione ed informazione sui temi dell’educazione civica, dei diritti e della partecipazione consapevole; si impegna altresì nella prevenzione e nel contrasto di fenomeni di bullismo, favorendo atteggiamenti di rispetto reciproco, solidarietà ed inclusione.
3. Svolge le seguenti attività di interesse generale (art. 5 CTS):
– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa; (art. 5 c. 1 lett. d);
– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e almiglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazioneaccorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attivita’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; (art. 5 c. 1 lett. e)
– organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali,
– attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 117/17 (art. 5 c. 1 lett. i);
– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche’ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita’ di interesse generale di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 117/17, promozione delle pari opportunita’ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 c. 1 lett. w).
Lo svolgimento delle attività di interesse generale enunciate avviene tramite il ricorso prevalente all’attività volontaria degli associati (artt. 16 e 17 CTS e circ. 20 del 27/12/2018 del MinLavoro).
I destinatari delle attività di interesse generale sono gli associati, tranne laddove diversamente specificato e tranne le attività di sensibilizzazione alle tematiche sociali e ambientali, che sono rivolte anche a terzi.
4. Le attività di interesse generale enunciate al comma precedente potranno ricomprendere, nel concreto, la realizzazione delle seguenti:
A) attività ricreative: creazione di uno o più centri di aggregazione per ospitare e favorire l’incontro degli associati, nei quali potrà essere attivato un servizio di somministrazione purché (i) i locali in cui si svolge siano conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno (art. 2 DPR 235/2001); (ii) che non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi (art. 85 c. 4 CTS lett. b); e (iii) che il servizio di somministrazione sia strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 85 c. 4 CTS lett. a);
B) attività culturali: congressi, conferenze, convegni, inchieste, mostre, seminari, tavole rotonde e proiezioni di audiovisivi aventi ad argomento le finalità ideali dell’Associazione;
C) attività formative: mediante la creazione di gruppi di studio e l’istituzione di corsi di formazione aventi ad oggetto le finalità ideali dell’Associazione;
D) attività editoriali: l’Associazione può dar vita ad una rivista-bollettino, ad una distribuzione anche gratuita di libri od altra forma di pubblicazione per divulgare temi aventi ad oggetto le finalità ideali dell’Associazione;
E) attività solidaristiche: nei confronti di soci e non soci, stimolate dal Consiglio Direttivo;
F) attività civiche: sensibilizzazione e gesti concreti per una nuova coscienza civile, per la promozione della cultura della legalità, dell’uguaglianza e della nonviolenza, del rispetto per l’ambiente, per la natura e per gli animali;
G) attività turistiche: organizzazione di soggiorni e viaggi turistici di interesse dei soci;
H) L’esercizio, in via marginale e senza scopi di lucro, di attività commerciali dirette al finanziamento dell’associazione, purché in regola con le vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
5. L’Associazione può svolgere attività diverse (art. 6 c. 1 CTS) su delibera dell’Organo di Amministrazione a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma precedente.
6. L’Associazione, alla mente la pluralità dei fini, può suddividere lo svolgimento delle proprie attività all’interno di sezioni dedicate al perseguimento specifico di una o più delle sue finalità istituzionali. Le Sezioni sono create dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su sollecitazione di uno o più soci. Il numero delle Sezioni è illimitato. Ciascuna Sezione può esser dotata di un proprio regolamento, emanato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione; le norme specifiche che risultassero in contrasto con il presente Statuto saranno da ritenersi nulle. Ogni Sezione avrà uno o più Responsabili, nominati dal Consiglio Direttivo nella delibera di costituzione. Il Responsabile di sezione cura una o più delle attività dell’Associazione e risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo, da cui riceve direttive. Il Responsabile di sezione può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma, se non ne è membro, non ha diritto di voto, pur potendo chiedere che ricevano verbalizzazione eventuali pareri ed opinioni da lui espressi. La carica di Responsabile di sezione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovata per la stessa durata, salvo espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo il quale è competente a decretarne, anche senza preavviso, la cessazione dall’incarico.
7. Le sezioni possono avere sedi operative autonome. In questo caso, i soggetti designati avranno contestualmente ruolo di Responsabile di sede e di sezione. Nel caso in cui uno o più soci propongano la creazione di una Sezione che abbia sede autonoma, dovranno garantire la disponibilità dei locali, delle utenze e delle attrezzature, salva diversa delibera del Consiglio Direttivo.
8. Le obbligazioni eventualmente assunte in autonomia dai Responsabili di sede o di sezione, senza delibera e autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile non impegnano in nessun modo l’Associazione, fatta salva l’eventuale ratifica. In forma scritta a pena di nullità, ai Responsabili di sede o di sezione può essere conferito poteri di spesa dal Consiglio Direttivo. Se previsto all’atto della costituzione o successivamente, le sedi o le sezioni possono essere economicamente e finanziariamente autonome.
9. L’Associazione si affilia all’Ente Nazionale Trattenimenti Enogastronomia Sport. Il cambio dell’Ente affiliante non comporta modifica statutaria.
ART. 3 – Soci
1. I Soci si distinguono in: A) Fondatori; B) Onorari; B-bis) Presidente Onorario; C) Ordinari; D) Sostenitori; E) Volontari. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Tranne diversa indicazione, i soci ammessi si considerano “Ordinari”.
2. L’adesione all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme contenute nel presente statuto nonché degli eventuali regolamenti e delle risoluzioni prese dagli organi di amministrazione. Sono escluse qualsiasi limitazione con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura (art. 35 c. 2 CTS e nota 1309 del 06/02/2019 del MinLavoro).
3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; ed è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa secondo quanto espresso nel punto A.3) della nota 18244 del 30/11/2021 del MinLavoro.
4. Per accedere all’Associazione è necessario presentare una domanda, la cui accettazione completa il processo di ammissione. L’ammissione è subordinata all’attestazione di condividere le finalità e dell’associazione nonché di accettare e attenersi allo statuto, agli atti disciplinari e alle deliberazioni degli organi sociali. Gli aspiranti soci devono declinare il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, ed esibire un documento valido di riconoscimento.
5. Il Consiglio Direttivo detiene il potere di valutazione delle istanze di iscrizione. L’Associazione non è tenuta a motivare la deliberazione dell’eventuale rigetto, ed il rigetto è inappellabile (art. 23 cc. 2 e 3 CTS).
6. Il socio, ai fini dell’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dal presente statuto, sono tenuti a corrispondere la quota di iscrizione annuale, che (salva diversa delibera del Consiglio Direttivo) scade il 31 dicembre di ogni anno, e i contributi associativi deliberati dal Direttivo. È escluso il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa (art. 35 c. 2 CTS).
7. La domanda sottoscritta dal socio, salva espressa indicazione contraria, vale come elezione di domicilio presso l’Associazione ai fini di tutte le comunicazioni sociali e/o istituzionali, comprese quelle provenienti dalle Pubbliche Autorità.
8. L’ingresso dell’associato è annotato sul libro soci che può essere tenuto in forma digitale.
9. Il socio, in ogni momento, può recedere dall’Associazione con lettera raccomandata.
10. La partecipazione sociale non è collegata, in nessuna forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale (art. 35 c. 2 CTS).
11. Le quote e i contributi associativi dovuti annualmente dai soci sono fissati dal Consiglio Direttivo.
12. Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di essere informati sulle iniziative promosse dall’Associazione e parteciparvi. Essi hanno anche il diritto di partecipazione e di voto alle Assemblee e all’elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di proporre iniziative ed eventi istituzionali nonché di pretendere che l’Associazione persegua i propri scopi. Hanno inoltre diritto di denunciare ogni fatto contrario allo statuto o alla legge.
13. La quota o contributo sociale è intrasmissibile e la stessa non è rivalutabile. Il socio che desiderasse dimettersi non verrà in alcun modo rimborsato delle somme versate.
14. Lo status di socio si perde: A) per morte; B) per decadenza; C) per dimissioni; D) per espulsione. I soci decadono anche per mancato rinnovo del vincolo associativo annuale.
15. I soci possono essere ammoniti, sospesi e, nei casi più gravi, espulsi qualora non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, quando si rendano morosi, o quando arrechino disturbo o danni all'Associazione.
16. I soci decaduti e quelli espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi.
17. I provvedimenti di sospensione o espulsione sono adottati dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio arbitrale.
18. La perdita dello status di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica, incarico o delega.
ART. 4 – Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. È costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. L’Assemblea delibera sulla nomina degli organi sociali, approva il bilancio di esercizio, delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione.
3. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno.
4. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata a mezzo avvisi affissi nella bacheca sociale tenuta presso la sede.
5. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
6. È ammesso l’uso del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato.
7. Sono ammesse un massimo di 3 (tre) deleghe.
8. Le delibere dell’Assemblea impegnano anche i soci assenti o dissenzienti.
9. Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono svolgersi anche con lo strumento della videoconferenza.
10. Le elezioni alle cariche sociali si tengono ogni quattro anni.
11. L’Assemblea può eleggere un Garante con il compito di vigilare sulla corretta attuazione degli scopi istituzionali.
ART. 5 – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, incaricato di attuare le deliberazioni assembleari e gestire l'ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Consiglio è composto da almeno 3 e massimo 7 membri effettivi, che durano in carica 4 anni.
3. Può essere costituita una Consulta dei soci con funzioni consultive.
4. Il Consiglio ha compiti di gestione, nomina dei responsabili, valutazione delle ammissioni e predisposizione del bilancio.
5. In caso di dimissioni di un consigliere, subentrano i supplenti.
6. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
7. Le riunioni possono svolgersi in videoconferenza.
8. Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate.
9. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con maggioranza dei 2/3.
ART. 6 – Il Presidente e le altre Cariche
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e firma per le operazioni ordinarie e straordinarie.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
3. Il Tesoriere provvede alla gestione finanziaria, riscossioni e pagamenti.
4. Il Segretario cura la verbalizzazione delle riunioni.
ART. 7/8 – Controllo e Revisione
Qualora previsto dalla legge o deciso dall'Assemblea, vengono nominati un Revisore dei Conti e un Organo di Controllo per vigilare sull'amministrazione e la contabilità dell'Ente.
ART. 9/10/11 – Patrimonio, Entrate e Bilancio
Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per scopi istituzionali. È vietata la distribuzione di utili. Il bilancio di esercizio viene redatto annualmente e depositato presso il RUNTS. I libri sociali sono tenuti regolarmente e consultabili dai soci.
ART. 12 – Scioglimento
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore previo parere positivo dell'ufficio competente.